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Sez. L, Sentenza n. 2415 del 12/04/1985 (Rv. 440265 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - SOSPENSIONE DAL LAVORO DI UN OPERAIO DELL'INDUSTRIA CON IL BENEFICIO DEL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE SALARIALE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - EFFETTI - DISCIPLINA CONTRATTUALE SUBORDINANTE IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA, IN FAVORE DEGLI OPERAI LICENZIATI, DIMISSIONARI O SOSPESI, ALLA CONDIZIONE DELL'INIZIO DELLA MALATTIA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440265-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - SOSPENSIONE DAL LAVORO DI UN OPERAIO DELL'INDUSTRIA CON IL BENEFICIO DEL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE SALARIALE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - EFFETTI - DISCIPLINA CONTRATTUALE SUBORDINANTE IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA, IN FAVORE DEGLI OPERAI LICENZIATI, DIMISSIONARI O SOSPESI, ALLA CONDIZIONE DELL'INIZIO DELLA MALATTIA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - INAPPLICABILITÀ.*

In dipendenza dell'equiparazione, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, dei periodi d'integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa, espressamente sancita dall'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 sulla linea delle precedenti Disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 8 agosto 1972 n. 464, la sospensione dal lavoro di un operaio dell'industria con il beneficio del trattamento d'integrazione salariale non determina la sospensione del rapporto di lavoro quale considerata dagli artt. 7 e 30 del C.C.n.L. 3 gennaio 1939 in materia di trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria; ne consegue l'inapplicabilità - finché dura il periodo d'integrazione salariale - di tale disciplina contrattuale, che subordina il mantenimento del diritto all'assistenza mutualistica, compresa (nella misura di due terzi) l'indennità di malattia, in favore degli operai licenziati, dimissionari o sospesi dal lavoro, alla condizione che la malattia abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro. (V 2612/84, mass n 434626; (V 2492/84, mass n 434505).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3, Legge 05/07/1965 num. 833 art. 2, Decreto Legge 29/03/1966 num. 129 art. 1, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)