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Sez. U, Sentenza n. 2475 del 21/04/1982 (Rv. 420333 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420333-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI.*

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (nella specie: nei confronti delle commissioni tributarie, in controversia riguardante i contributi spettanti all'ente nazionale per la cellulosa e la carta ai sensi della legge 13 giugno 1940 n. 868) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ove non sia intervenuta né una statuizione sul punto, né una pronuncia sul merito non impugnata, con formazione implicita del giudicato sulla questione di giurisdizione. (V 6647/81, mass n 417499; (V 6492/79, mass n 403221; (V 4062/79, mass n 400559).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 13/06/1940 num. 868 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)