Sez. U, Sentenza n. 6647 del 16/12/1981 (Rv. 417499 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO ED IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO - DEROGA AL DETTO PRINCIPIO DELLA RILEVABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO ED IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO - DEROGA AL DETTO PRINCIPIO DELLA RILEVABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio della rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del processo (salva la preclusione derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte, ovvero dal passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice del merito esplicitamente od implicitamente affermativa della giurisdizione), non trova deroghe nel rito delle controversie di lavoro, le cui norme non interferiscono sui criteri di riparto della giurisdizione fra i suddetti giudici, e pongono limitazioni solo con riguardo al diverso caso delle questioni d'incompetenza del giudice adito (artt. 416 e 428 cod. proc. civ.). (V 2127/80, mass n 405785).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)