Sez. 1, Sentenza n. 1862 del 24/03/1982 (Rv. 419706 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DEDUZIONE DI UNO SOLO DI TALI CRITERI AD OPERA DELLA PARTE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITAZIONE DELL'INDAGINE A TALE CRITERIO - OMESSO ESAME DEGLI ALTRI - INCENSURABILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DEDUZIONE DI UNO SOLO DI TALI CRITERI AD OPERA DELLA PARTE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITAZIONE DELL'INDAGINE A TALE CRITERIO - OMESSO ESAME DEGLI ALTRI - INCENSURABILITÀ.*
Per l'attribuzione dell'assegno di divorzio, il giudice deve limitarsi ad esaminare i fatti e le deduzioni nei limiti esposti dalle parti, sicché, ove dei tre criteri previsti al riguardo dallo art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (assistenziale, risarcitorio e compensativo) uno soltanto sia prospettato dalla o dalle parti, egli è tenuto ad indagare solo su tale criterio, senza che possa essere censurato per l'omesso esame degli altri criteri non venuti in discussione. (V 2962/81, mass n 413509; (V 600/78, mass n 389908).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)