Sez. 1, Sentenza n. 600 del 08/02/1978 (Rv. 389908 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - CARATTERE ASSISTENZIALE, RISARCITORIO E COMPENSATIVO - PROSPETTAZIONE DI UNO SOLTANTO DI TALI CARATTERI - ESAME CONSEGUENTE NEI LIMITI DELLA DOMANDA - LEGITTIMITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - CARATTERE ASSISTENZIALE, RISARCITORIO E COMPENSATIVO - PROSPETTAZIONE DI UNO SOLTANTO DI TALI CARATTERI - ESAME CONSEGUENTE NEI LIMITI DELLA DOMANDA - LEGITTIMITA.*
Per l'attribuzione dell'assegno di divorzio il giudice non e tenuto a prenderne in esame tutte e tre le componenti (assistenziale, risarcitoria e compensativa), dovendo limitarsi ad esaminare i fatti e le deduzioni nei limiti esposti dalle parti. Pertanto, nel caso in cui il coniuge, che chiede l'assegno, prospetti il suo diritto sotto uno solo di tali aspetti, soltanto su di esso il giudice deve limitare la sua indagine e non puo essere censurato per l'omesso esame degli ulteriori aspetti non venuti in discussione.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)