Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 07/05/1981 (Rv. 413509 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - RITENUTO CARATTERE DECISIVO DI UNO DEGLI ELEMENTI - VALUTAZIONE DEGLI ALTRI - NECESSITA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - RITENUTO CARATTERE DECISIVO DI UNO DEGLI ELEMENTI - VALUTAZIONE DEGLI ALTRI - NECESSITA - LIMITI.*
Per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di divorzio, il giudice procede ad una valutazione complessiva e contestuale delle varie componenti indicate dalla legge ed anche nel caso in cui egli ritenga che uno solo dei vari criteri abbia in concreto decisiva Rilevanza nella fattispecie sottoposta al suo esame, tale conclusione deve costituire pur sempre il risultato della valutazione, positiva o negativa, degli altri elementi, a meno che il coniuge richiedente l'assegno prospetti il suo diritto sotto uno solo di tali elementi (assistenziale o risarcitorio o compensativo). (V 600/78, mass n 389908).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)