Sez. 1, Sentenza n. 3169 del 13/05/1986 (Rv. 446167 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE - LIMITAZIONI DEL GODIMENTO E COMPRESSIONE DELLA FACOLTÀ DI EDIFICARE - ESPERIBILITÀ DI PRETESE RISARCITORIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1187 DEL 1968 - INDEBITA LESIONE DEL DIRITTO DOMINICALE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE - LIMITAZIONI DEL GODIMENTO E COMPRESSIONE DELLA FACOLTÀ DI EDIFICARE - ESPERIBILITÀ DI PRETESE RISARCITORIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1187 DEL 1968 - INDEBITA LESIONE DEL DIRITTO DOMINICALE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Con riguardo alle limitazioni del godimento della proprietà privata, incluse quelle che si traducano in una esclusione o rilevante compressione della facoltà di edificare, l'esperibilità di pretese risarcitorie, in relazione alla mancata corresponsione d'indennizzo, deve essere negata non soltanto quando si tratti di limitazione imposte dalla legge, in via generale per intere categorie di beni (art. 42 secondo comma della Costituzione), ma anche quando si tratti di limitazioni imposte, per determinati beni, e non in previsione di futura espropriazione, da parte dell'autorità amministrativa mediante gli strumenti urbanistici (compresi i piani di fabbricazione), ove tali vincoli, nonostante la loro incisività, abbiano una congrua e ragionevole scadenza, sicché, non essendo configurabile un'ipotesi di espropriazione senza indennizzo (sotto la Forma della cosiddetta espropriazione di valore), ma soltanto una temporanea paralisi di alcune facoltà del diritto dominicale, resti esclusa la ricorrenza di una indebita lesione del diritto stesso. Quest'ultima situazione deve essere ravvisata dopo l'entrata in vigore della legge 19 novembre 1968 n. 1187, poiché essa fissa termini all'operatività dei vincoli imposti con gli strumenti urbanistici (massimo di quindici anni, salvo l'ulteriore periodo derivante dall'applicazione delle misure di salvaguardia fino a che i vincoli stessi diventino attuali) che rispondono ai suddetti criteri di congruità e ragionevolezza (senza che quindi possa profilarsi un contrasto della legge medesima con i principi dettati dalla Costituzione in materia di proprietà privata), e, pertanto, nel vigore di detta legge, va escluso che tali vincoli possano essere invocati dal privato a sostegno di pretese risarcitorie, mentre resta in proposito irrilevante l'eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti con i quali sono stati imposti (stante l'originaria inidoneità degli Atti a ledere posizioni di diritto soggettivo). (V Corte cost. N 92/82 e n 82/82; (V Cass 2951/81, mass n 413496; (V 4587/76, mass n 383334).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 43, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)