diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3164 del 18/02/2004 (Rv. 570242 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI | Identificazione con la connessione "ex" artt. da 31 a 36 cod. proc. civ. - Cumulo soggettivo "ex" art. 33 cod. proc. civ. - Inclusione - Conseguenze - Rapporti di lavoro subordinato privato - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Controversia promossa contro i datori di lavoro rispettivamente apparente ed effettivo - Connessione soggettiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570242-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI

Nelle fattispecie regolate "ratione temporis" dall'art. 4, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il criterio di collegamento che consente di convenire lo straniero davanti ai giudici della Repubblica "se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano", si riferisce a tutti i casi di connessione di cui agli artt. 31 - 36 cod. proc. civ., e quindi, indipendentemente dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario, anche all'ipotesi di connessione soggettiva di cui all'art. 33 cod. proc. civ., ravvisabile allorché siano convenuti in giudizio, per la condanna solidale al pagamento di spettanze retributive, il datore di lavoro ed altro soggetto, indicato come effettivo datore di lavoro, in relazione alle previsioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro), sul presupposto della ricorrenza tra gli stessi di un rapporto d'appalto di mano d'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)