Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 10/03/1994 (Rv. 485648 - 01)
Caccia - Selvaggina - In genere (nozione) | Regime anteriore alla legge n. 968 del 1977 - Animali selvatici non custoditi in fondi chiusi - "Res nullius" - Configurabilità - Occupazione - Ammissibilità - Fauna selvatica insediata in un fondo all'atto dell'entrata in vigore delle legge predetta - Appartenenza al proprietario del fondo - Ammissibilità - Condizioni.
Caccia - Selvaggina - In genere (nozione)
Anteriormente alla legge n. 968 del 1977 - che ha incluso la fauna selvatica italiana nel patrimonio indisponibile dello Stato - gli animali selvatici (nella specie, cervi e cinghiali) non custoditi in fondi chiusi dovevano considerarsi "res nullius", suscettibile di occupazione a norma dell'art. 923 cod. civ.. Pertanto, la fauna selvatica insediata in un fondo all'atto dell'entrata in vigore della predetta legge non può ritenersi appartenente al proprietario dello stesso in ragione della semplice condotta passiva di questi, di chiusura o recinzione del fondo idonea ad impedire il passaggio del bestiame, essendo necessaria, altresì, un'attività di custodia atta a realizzare una pur parziale e minima mansuetudine degli animali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 923, Legge 27/12/1977 num. 968 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 23/10/1979 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)