Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 28/04/1979 (Rv. 398804 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - CONDOTTA OMISSIVA - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNI PROVOCATI DA CINGHIALI USCITI DA FORESTE DEMANIALI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - CONDOTTA OMISSIVA - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNI PROVOCATI DA CINGHIALI USCITI DA FORESTE DEMANIALI.*
Affinche una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilita per danni non basta il riconoscimento di una generica antidoverosita sociale nella condotta del soggetto che non abbia impedito il fatto dannoso, ma occorre l'individuazione a suo carico di un vero e proprio Obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato (arg ex art 40 cod pen), Obbligo che puo derivare o direttamente da una norma ovvero da uno specifico rapporto intercorrente tra il titolare dell'interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione e deve essere accertato caso per caso. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio e stata ritenuta corretta la pronuncia di merito che aveva escluso la esistenza di una responsabilita per condotta omissiva da parte della azienda di stato per le Foreste demaniali per i danni causati da cinghiali, per il fatto che tale azienda non aveva alcun Obbligo di impedire che i cinghiali penetrassero nelle Foreste demaniali, ne che ne uscissero). (V 2219/76, mass n 381018).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)