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Sez. 1, Sentenza n. 4098 del 12/05/1990 (Rv. 467116 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - REVOCA DELL'ANTICIPAZIONE - FIDEIUSSIONE DELL'ANTICIPAZIONE - RICHIESTA DI PAGAMENTO AL COMMITTENTE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467116-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - REVOCA DELL'ANTICIPAZIONE - FIDEIUSSIONE DELL'ANTICIPAZIONE - RICHIESTA DI PAGAMENTO AL COMMITTENTE - LEGITTIMITÀ.*

La revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici di opere pubbliche (ex art. 3 d.m. 25 novembre 1972, emanato in attuazione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo R.d. 18 novembre 1923 n. 2440, come integrato dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 627) esprime Esercizio di potere di autotutela dell'ente committente, in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, ed implica il diritto di chiedere anche al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza che possa essere opposta al committente stesso la non imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore ovvero la compensazione per crediti derivanti da lavori da quest'ultimo eseguiti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 2, DM 25/11/1972 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)