Sez. 3, Sentenza n. 9046 del 15/04/2010 (Rv. 612258 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Anticipazione - Revoca - Diritto dell'ente committente di richiedere la restituzione anche al fideiussore - Sussistenza - Facoltà del fideiussore di eccepire la non imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore o la compensazione con crediti derivanti dai lavori eseguiti - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI
La revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici di opere pubbliche (di cui all'art. 3 del d.m. 25 novembre 1972, emanato in attuazione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come integrato dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627) esprime l'esercizio di un potere di autotutela dell'ente committente, in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, ed implica il diritto di chiedere anche al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza che possa essere opposta al committente stesso la non imputabilità dell'inadempimento all'appaltatore, ovvero la compensazione per crediti derivanti da lavori da quest'ultimo eseguiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., DM Tesoro 25/11/1972 art. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)