Sez. 1, Sentenza n. 6503 del 19/07/1996 (Rv. 498630 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Revoca dell'anticipazione - Fideiussione dell'anticipazione - Scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 cod. civ. - Termine.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI
In tema di assicurazione fideiussoria stipulata dall'appaltatore di opere pubbliche, per "scadenza dell'obbligazione principale" (art. 1957 cod. civ.) deve intendersi non il termine di scadenza previsto inizialmente nel contratto, bensì l'epoca di ultimazione dei lavori ovvero, in difetto, la data in cui, per eventi di natura patologica (nella specie, per risoluzione del contratto), il rapporto si sia comunque estinto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 2, DM Lavori pubblici 25/11/1972 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)