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Sez. 3, Sentenza n. 3192 del 24/05/1984 (Rv. 435234 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435234-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - LIMITI.*

Nella proposizione da parte del debitore dell'eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione. Conseguentemente, mentre tale efficacia è da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale può conseguire tale effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. (Conf 0603/73, mass n 362693).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)