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Sez. 3, Sentenza n. 603 del 05/03/1973 (Rv. 362693 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362693-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - LIMITI.*

Nella proposizione da parte del debitore della eccezione di compensazione puo ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre, quindi, tale efficacia e da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale per quella parziale essa potra conseguire tale effetto solo se, per le modalita e i termini con i quali e proposta, possa implicare la volonta di riconoscere la persistenza del debito. (V 862/69, mass n 339221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)