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Sez. L, Sentenza n. 4314 del 25/06/1988 (Rv. 459322 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CLAUSOLE SUBORDINANTI L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE AL FORMALE RICONOSCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NULLITÀ - LIMITI - INTEGRAZIONE DI DETTE CLAUSOLE CON ALTRA CLAUSOLA RINVIANTE AD UN ALLEGATO L'INDICAZIONE DEI GRADI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459322-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CLAUSOLE SUBORDINANTI L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE AL FORMALE RICONOSCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NULLITÀ - LIMITI - INTEGRAZIONE DI DETTE CLAUSOLE CON ALTRA CLAUSOLA RINVIANTE AD UN ALLEGATO L'INDICAZIONE DEI GRADI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE.*

Le norme contrattuali collettive (nella specie, del settore del credito), che subordinano l'attribuzione della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro e che in sè considerate sono nulle per violazione dell'art. 2095 cod. civ. (che, con prescrizione a carattere imperativo, rimette alle leggi speciali e all'autonomia collettiva la Determinazione dei requisiti di appartenenza alle singole categorie legali di prestatori di lavoro), sono invece valide allorché siano integrate da altra norma contrattuale che rinvii ad un allegato l'indicazione dei gradi cui è attribuita la qualifica di dirigente (nella specie, presso ciascun istituto di credito), atteso che con tale pattuizione, considerata nel suo insieme, il presupposto della suddetta qualifica risulta definito bilateralmente dalle parti e non già rimesso unilateralmente alla sola Determinazione del datore di lavoro. (V 5031/85, mass n 442363; (V 2738/75, mass n 381522).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)