Sez. L, Sentenza n. 2738 del 14/07/1976 (Rv. 381522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE - REQUISITO - RICONOSCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NULLITA - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 5 NOVEMBRE 1965 PER I DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO - VALIDITA - PRESUPPOSTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE - REQUISITO - RICONOSCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NULLITA - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 5 NOVEMBRE 1965 PER I DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO - VALIDITA - PRESUPPOSTO.*
I contratti collettivi di lavoro debbono ritenersi nulli nelle parti in cui subordinano l'attribuzione della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, poiche tali parti contrastano con l'art 2095 capoverso cod civ, che rimette alle leggi speciali ed all'autonomia collettiva la Determinazione dei requisiti di appartenenza alle singole categorie di prestatori di lavoro. Tale nullita non si verifica nell'art 2 del CCNL 5 novembre 1965 per i dirigenti delle casse di risparmio, che, dopo aver rimesso la qualifica di dirigente al formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, rinvia ad un allegato - e cioe ad un atto di autonomia collettiva - l'indicazione dei gradi cui presso ciascun istituto e attribuita la detta qualifica. (V 1497/75, mass n 375081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 05/11/1965 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)