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Sez. L, Sentenza n. 1234 del 24/02/1979 (Rv. 397461 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CLAUSOLA DEL CCNL 2 MARZO 1973 PER I DIPENDENTI DELLE ESATTORIE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE DELLE COLLETTERIE CONSORZIATE E DI QUELLO DELL'ESATTORIA CAPO CONSORZIO.*
Stato
decisa il 1979-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397461-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CLAUSOLA DEL CCNL 2 MARZO 1973 PER I DIPENDENTI DELLE ESATTORIE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE DELLE COLLETTERIE CONSORZIATE E DI QUELLO DELL'ESATTORIA CAPO CONSORZIO.*

Il contratto collettivo postcorporativo di lavoro, come ogni altro atto di natura privatistica, non puo essere sottoposto a diretto esame interpretativo del giudice di legittimita, al quale possono essere denunziati soltanto gli eventuali vizi, logici o giuridici di motivazione o le violazioni dei canoni legali di interpretazione, nei quali sia incorso il giudice di merito nel compiere l'indagine ermeneutica ad esso istituzionalmente riservata. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto immune da ogni vizio la decisione del giudice di merito che, nell'interpretare la clausola contenuta nel CCNL 2 marzo 1973, per il personale dipendente dalle esattorie, per la quale "nel caso di esattorie consorziali il trattamento economico del personale distaccato in servizio presso le colletterie dipendenti e quello del personale in servizio presso l'esattoria capo consorzio", aveva ritenuto - tenendo presente la comune intenzione delle parti e interpretando la clausola per mezzo di quelle ad essa piu direttamente collegabili, sia logicamente che sistematicamente - che tale clausola estendeva ai dipendenti delle colletterie consorziate il trattamento economico tabellare previsto per il personale dell'esattoria capo consorzio anche in caso di appartenenza delle colletterie, ai fini retributivi, ad una classe inferiore, ma non estendeva ai dipendenti delle esattorie consorziate il trattamento economico di fatto praticato - anche in forza di eventuali accordi di maggior favore, al di la dei minimi tabellari - ai dipendenti della esattoria capo consorzio). (V 2835/77, mass n 386446; (V 1856/76, mass n 380647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)