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Sez. L, Sentenza n. 1856 del 22/05/1976 (Rv. 380647 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380647-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il contratto collettivo (postcorporativo) di lavoro, come ogni altro atto di natura privatistica, non puo essere sottoposto a diretto esame interpretativo del giudice di legittimita, al quale possono essere denunziati soltanto gli eventuali vizi, logici o giuridici, di motivazione, o la violazione dei canoni legali di interpretazione, nei quali sia incorso il giudice di merito nel compiere l'indagine ermeneutica ad esso istituzionalmente riservata. (Conf 1510/74, mass n 369633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)