Sez. 3, Sentenza n. 20790 del 06/03/2014 Cc. (dep. 22/05/2014) Rv. 259180 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura cautelare richiesta dal P.M. - Rigetto - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Conversione del ricorso in appello.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, con la conseguenza che l'impugnazione proposta deve essere convertita in appello ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)