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Sez. 5, Sentenza n. 6229 del 06/10/2015 Cc. (dep. 15/02/2016) Rv. 266049 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rigetto della richiesta di misura cautelare - Ricorso immediato per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Conversione del ricorso in appello.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266049-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, con la conseguenza che l'impugnazione proposta deve essere convertita in appello ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 291 CORTE COST., Cod. Pen. art. 309, Cod. Pen. art. 310, Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)