Sez. L, Sentenza n. 815 del 29/01/1988 (Rv. 457214 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ART. 14, QUATER, TERZO COMMA, D.L. 30 DICEMBRE 1979 N. 663 - MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - ART. 14, QUATER, TERZO COMMA, D.L. 30 DICEMBRE 1979 N. 663 - MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA.*
L'art. 14 quater, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 - che (nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33) riconosce per il 1980, una ulteriore maggiorazione di lire diecimila in favore dei lavoratori titolari di pensione attribuita per effetto di un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a settecentottantuno - si riferisce, quanto al detto presupposto, unicamente alla contribuzione obbligatoria e non anche alla contribuzione volontaria, atteso, in particolare, che la distinzione fra tali due forme di contribuzione non è venuta meno per effetto dell'equiparazione dei contributi volontari a quelli obbligatori operata, non in generale ma solo a determinati fini, dall'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432. (V 2388/87, mass n 451568; (V 913/87, mass n 450571; (V 5360/86, mass n 447912).*
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)