Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19/11/2024 (Rv. 672896-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Modalità - Omissione - Conseguenze - Notifica inesistente - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l'omessa produzione - che può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)