Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19078 del 18/07/2018 (Rv. 649947 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna - Attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994 - Necessità - Termine per il deposito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies com. 1 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)