Sez. L, Sentenza n. 420 del 19/01/1998 (Rv. 511703 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità di gratificazioni fisse periodiche corrisposta da azienda pubblicitaria nella quantificazione della tredicesima e quattordicesima mensilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti e per vizi di motivazione. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la "gratifica di bilancio" e quella denominata "dono pasquale", corrisposte ai tutti i suoi dipendenti da azienda pubblicitaria, a cadenza fissa e in misura correlata ad anzianità ed inquadramento, dovessero far parte della base di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, dato che queste erano pari, secondo la contrattazione collettiva, alla retribuzione mensile di fatto, e la retribuzione di fatto a sua volta comprendeva, secondo la definizione contrattuale, anche "gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo", con esclusione, oltre che dei rimborsi spese e dei compensi per lavoro straordinario, delle "gratificazioni straordinarie o una tantum").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)