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Sez. L, Sentenza n. 9819 del 11/11/1996 (Rv. 500452 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alle modalità di determinazione della retribuzione oraria globale di fatto ai fini del computo della tredicesima mensilità in caso di prestazioni straordinarie fisse e continuative.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500452-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito che - in relazione alla contrattazione collettiva per l'industria metalmeccanica privata, che fissa la misura della tredicesima mensilità in 173 ore della retribuzione "globale di fatto", e alla prestazione di lavoro straordinario fisso e continuativo - al fine di debitamente computare anche le maggiorazioni corrisposte per il lavoro straordinario ha individuato la retribuzione oraria di riferimento dividendo la retribuzione mensile complessiva per un numero di ore comprensivo di quelle di straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)