Sez. 2, Sentenza n. 3571 del 18/10/1976 (Rv. 382328 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - ESENZIONE - MURO OD ALTRO RIPARO DURATURO CHE IMPEDISCE LA VEDUTA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - ESENZIONE - MURO OD ALTRO RIPARO DURATURO CHE IMPEDISCE LA VEDUTA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di rispettare le distanze legali per l'apertura delle vedute verso il fondo del vicino cessa quando ogni possibilita di inspectio et prospectio sul fondo stesso sia impedita dall'esistenza di un muro od altro riparo di carattere duraturo, dotato di consistenza e stabilita, nonche palese anche ai terzi. (su uno di due fondi fiancheggiantisi, prospicienti una via pubblica, venne edificata una casa avente due balconi, al primo ed al secondo piano, aperti sulla pubblica via ed i cui sporti raggiungevano ciascuno con un fianco la prosecuzione ideale, in direzione della via stessa, della linea di confine con l'altrui fondo. Il giudice del merito respinse la domanda di eliminazione delle vedute, introdotta dal proprietario del fondo limitrofo, perche sui detti fianchi degli sporti risultavano stabilmente installati (saldati alle ringhiere dei balconi ed infissi nel muro) ripari angolari in vetro opaco con trama metallica, intelaiati in ferro, tali da escludere ogni possibilita di inspectio et prospectio in alienum. La suprema Corte, enunciando il principio surriportato, ha ritenuto esatta tale decisione). (V 1321/70, mass n 349039).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)