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Sez. 2, Sentenza n. 21292 del 25/07/2025 (Rv. 676095-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Art. 9, comma 2, d.m. n. 1444 del 1968 - Arretramento parziale - Tutela risarcitoria sostitutiva - Presupposti - Valutazione tecnica del pregiudizio statico da parte del giudice della cognizione - Esclusione - Dimostrazione nella fase esecutiva, da parte dell'interessato, di rischi per la sicurezza dell'edificio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676095-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 si traduce, nei rapporti tra privati, nel riconoscimento del diritto del vicino di chiedere l'arretramento della costruzione

realizzata senza il rispetto delle distanze, a tutela del quale il giudice della cognizione può disporre la demolizione parziale rispetto ad un più ampio edificio, senza dover esaminare le questioni comprendenti il profilo statico e la normativa antisismica, che possono rilevare solo se proposte in sede esecutiva da parte dell'interessato, previa dimostrazione di rischi per la sicurezza dell'edificio e la cui sussistenza costituisce presupposto per applicare la tutela risarcitoria sostitutiva della demolizione.

Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)