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Sez. 2 - , Sentenza n. 1616 del 23/01/2018 (Rv. 647082 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1, d.m. n. 1444 del 1968 – Zona A – Disciplina integrativa dell’art. 873 c.c. – Divieto assoluto di costruire contenuto nello strumento urbanistico – Obblighi del giudice di merito – Contenuto della statuizione di condanna.
Stato
decisa il 2018-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647082-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968 – traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell’art. 41 quinquies l.n. 1150 del 1942 e prescrivendo, per la zona A, quanto alle operazioni di risanamento conservativo ed alle eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti –, rappresenta una disciplina integrativa dell’art. 873 c.c. immediatamente idonea ad incidere sui rapporti interprivatistici, sicchè, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con l’art. 9 citato, sia in presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l’obbligo per il giudice di merito di dare attuazione alla disposizione integrativa dell’art. 873, mediante condanna all’arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti, ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, o all’integrale eliminazione della nuova edificazione, qualora invece non sussista alcun preesistente volume.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DM Lavori pubblici 02/04/1968 all. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)