Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 06/06/1973 (Rv. 364477 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - RIMBORSO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE STRAORDINARIE ED ORDINARIE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA L'IPOTESI DI MIGLIORAMENTO ED ADDIZIONI E QUELLA DI RIPARAZIONI - DIRITTO ALL'INDENNITA - DEBITO DI VALORE - DIRITTO AL RIMBORSO - DEBITO DI VALUTA.*
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - RIMBORSO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE STRAORDINARIE ED ORDINARIE - DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA L'IPOTESI DI MIGLIORAMENTO ED ADDIZIONI E QUELLA DI RIPARAZIONI - DIRITTO ALL'INDENNITA - DEBITO DI VALORE - DIRITTO AL RIMBORSO - DEBITO DI VALUTA.*
L'art 1150 cod civ distingue nettamente, agli effetti dei diritti del possessore, le riparazioni dai miglioramenti e dalle addizioni; e mentre per quanto riguarda le prime riconosce al possessore il diritto al rimborso delle spese incorse, attribuisce, per quanto concerne i miglioramenti e le addizioni, il diritto ad una indennita la quale, avendo carattere risarcitorio, o meglio di reintegrazione patrimoniale, deve essere considerata come un debito di valore, mentre il mero rimborso delle spese costituisce un debito di valuta, sottoposto alla disciplina dell'art 1277 cod civ. (V 3566/69, mass n 343756).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)