Sez. 2, Sentenza n. 5337 del 09/08/1983 (Rv. 430251 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - RIMBORSO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE STRAORDINARIE ED ORDINARIE - RIMBORSO DELLE SPESE - OBBLIGO RELATIVO - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - OBBLIGO RELATIVO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE - RIMBORSO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE STRAORDINARIE ED ORDINARIE - RIMBORSO DELLE SPESE - OBBLIGO RELATIVO - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - OBBLIGO RELATIVO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
L'art. 1150 cod. civ. distingue, agli effetti dei diritti del possessore, le riparazioni dai miglioramenti e dalle addizioni, in quanto, mentre per le prime gli riconosce il diritto al rimborso delle spese incorse, costituente un debito di valuta, sottoposto alla disciplina dell'art. 1277 cod. civ., per quanto concerne i miglioramenti e le addizioni gli attribuisce il diritto ad una indennità che, avendo funzione di reintegrazione patrimoniale, va considerata debito di valore e, pertanto, deve essere determinata tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della liquidazione. (V 269/76, mass n 378936; (V 2422/73, mass n 365813; (Conf 1620/73, mass n 364477).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)