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Sez. L, Sentenza n. 2633 del 19/03/1994 (Rv. 485801 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al C.C.N.L. del primo ottobre 1979 per i dipendenti da aziende minerarie.
Stato
decisa il 1994-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485801-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritti comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, la decisione impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che il C.C.N.L. del primo ottobre 1979 per i dipendenti da aziende minerarie, rideterminando la retribuzione base con l'assorbimento dei superminimi individuali e collettivi, aveva inteso conservare l'operatività della precedente disciplina negoziale in materia, con conseguente applicabilità delle clausole di un accordo aziendale del 1966 per i dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano con qualifica impiegatizia, anche se pervenuti a tale categoria dopo l'introduzione del nuovo regime negoziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/10/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)