Sez. L, Sentenza n. 14497 del 11/07/2005 (Rv. 582239 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'inquadramento dei dipendenti dell'Ente minerario siciliano.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritti comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel primo livello contrattuale previsto per i dipendenti dell'Ente minerario siciliano, ritenendo legittimo il suo inquadramento nel secondo livello, ritenendo determinante, ai fini dell'inquadramento nel primo livello, che il dipendente fosse responsabile di un'unità aziendale con funzioni complesse incidenti in maniera determinante sui risultati aziendali, o di più servizi o sezioni con il coordinamento dell'opera di altri capi servizio, laddove il ricorrente ricopriva l'incarico di conduzione di un cantiere, con responsabilità completa per la gestione e i risultati, e pertanto le mansioni svolte si inquadravano perfettamente in quelle contrattualmente descritte come corrispondenti al secondo livello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)