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Sez. L, Sentenza n. 5825 del 03/07/1987 (Rv. 454218 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL DELL'1 OTTOBRE 1979 PER I DIPENDENTI DI MINIERA IN TEMA DI ASSORBIMENTO DEL "SUPERMINIMO" NELLA RETRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454218-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL DELL'1 OTTOBRE 1979 PER I DIPENDENTI DI MINIERA IN TEMA DI ASSORBIMENTO DEL "SUPERMINIMO" NELLA RETRIBUZIONE.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in Sede di legittimità soltanto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che il C.C.n.L. 1 ottobre 1979 per i dipendenti di miniere aveva inglobato nello stipendio ogni precedente voce retributiva comunque denominata, con assorbimento nella retribuzione, così aumentata nel minimo tabellare per ogni categoria, anche del "superminimo" fino a quel momento corrisposto). (Conf 838/87, mass n 450524; (Conf 2983/86, mass n 445988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/10/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)