Sez. 3, Sentenza n. 5962 del 23/04/2001 (Rv. 546247 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Motivazione erronea in diritto - "Error in procedendo" - Correzione della motivazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Il potere di correzione della motivazione a norma dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ. è esercitabile anche in presenza di "errores in procedendo", i quali, ove si risolvano in violazione o falsa applicazione di norme processuali, presenta, dal punto di vista logico, la stessa struttura del vizio di violazione e falsa applicazione di legge al quale in generale fa riferimento il primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)