Sez. L, Sentenza n. 4939 del 16/05/1998 (Rv. 515521 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad omessa pronuncia su di una esecuzione di inammissibilità della domanda ed a ritenuta insussistenza dei presupposti per una correzione - integrazione della motivazione della sentenza denunciata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE
Affinché la Corte di Cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 comma secondo cod. proc. civ. è necessario che l'errore riscontrato sia "in iudicando" e non "in procedendo", che il dispositivo sia conforme a diritto (cosicché la sostituzione della motivazione errata con quella corretta porti all'identico dispositivo della sentenza denunciata), che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e, infine, che la sostituzione della motivazione non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio. (Nella fattispecie, vertendosi in ipotesi di omessa pronuncia su di una eccezione di inammissibilità della domanda, la S.C. ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per farsi luogo ad una correzione - integrazione della motivazione della sentenza denunciata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)