Sez. 2, Sentenza n. 2630 del 07/10/1974 (Rv. 371084 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL TERZO GARANTITO - ESTENSIONE DELLA GARANZIA - SPECIFICA PATTUIZIONE - NECESSITA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL TERZO GARANTITO - ESTENSIONE DELLA GARANZIA - SPECIFICA PATTUIZIONE - NECESSITA.*
Stante la diversita di disciplina esistente fra la fideiussione di primo grado e la fideiussione del fideiussore (o fideiussione di secondo grado), il fideiussore risponde oltre che delle obbligazioni personali del soggetto garantito, anche di quelle del terzo per il quale detto soggetto ha, a sua volta, prestato fideiussione, soltanto se cio sia stato specificamente pattuito nel contratto di fideiussione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1937, Cod. Civ. art. 1948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)