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Sez. 3, Sentenza n. 6635 del 18/07/1997 (Rv. 506146 - 01)

FIDEJUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - IN GENERE | Caratteri (art. 1946 cod. civ.) - "Fideiussio fideiussionis" (art. 1940 cod. civ.) - Differenze.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506146-01

FIDEJUSSIONE - PRESTATA DA PIÙ PERSONE - IN GENERE

L'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (ed ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, mentre, nella diversa ipotesi della "fideiussio fideiussionis" (art. 1940 cod. civ.), tale collegamento non è riscontrabile (potendo risultare sintomatica, in tal senso, la mancata previsione di una solidarietà tra debitore principale e fideiussore), così che diverso ne risulta l'oggetto stesso dell'obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado ("fideiussio fideiussionis") per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale, e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1940, Cod. Civ. art. 1946

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)