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Sez. 3, Sentenza n. 6613 del 22/05/2000 (Rv. 536742 - 01)

FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE DEL FIDEJUSSORE | Individuazione nominativa del terzo garantito dal primo fideiussore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536742-01

FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE DEL FIDEJUSSORE

La fideiussione del fideiussore costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica nella quale il "secondo" fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del "primo" fideiussore e non l'adempimento dell'obbligato principale. In questo quadro, l'indicazione nominativa del terzo (garantito dal primo fideiussore) non è necessaria e la sua mancanza non comporta indeterminabilità dell'oggetto, anche considerando che, in termini generali, con riguardo alla fideiussione comprensiva delle obbligazioni future non è dato preventivamente individuare il soggetto che contrarrà con il fideiussore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)