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Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 03/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204894 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza | Rinvio per legittimo impedimento dell'interessato - Ammissibilità - Presupposti - Assolutezza e attualità dell'impedimento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204894-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza

L'impedimento a comparire davanti al giudice, dedotto dall'interessato e qualificabile come assoluto, tale da legittimare un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 127, comma quarto, cod. proc. pen., applicabile anche al procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza non soltanto deve essere assoluto - per tale intendendosi una totale impossibilità a comparire da parte dell'interessato innanzi al competente giudice - e positivamente comprovato, ma deve anche presentare il carattere dell'attualità, e non riferirsi a circostanza che, pur rivestendo la natura di impedimento assoluto, risulti risalente nel tempo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto corretto il provvedimento del giudice di merito che non aveva ritenuto idonea ad ottenere il rinvio dell'udienza una situazione di difficoltà motoria dell'interessato comprovata per un periodo antecedente di oltre sette mesi la data fissata per l'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)