diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 38721 del 06/06/2014 Cc. (dep. 23/09/2014) Rv. 260518 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Termine per la proposizione della richiesta di riesame - Decorrenza dalla notifica del decreto di convalida all'interessato o dalla sua conoscenza - Sussistenza - Notifica al difensore - Rilevanza - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260518-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida all'interessato ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida, mentre nessun rilievo riveste l'eventuale notifica al difensore, nei cui confronti non sussiste alcun obbligo di notifica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla prima notifica eseguita a mani proprie dell'indagato e non invece dalla seconda avvenuta presso il difensore domiciliatario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)