Sez. 2, Sentenza n. 54297 del 16/09/2016 Cc. (dep. 21/12/2016) Rv. 268632 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza del termine perentorio di dieci giorni - Conoscenza dell'esecuzione della misura cautelare - Rilevanza - Conoscenza formale del provvedimento di sequestro - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
Il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto tardiva la richiesta di riesame presentata solo dopo la presa visione del fascicolo del pubblico ministero in udienza, rilevando come oramai il procedimento si trovasse in fase dibattimentale, con conseguente conoscenza, per le parti, di tutti gli atti processuali, facendo notare, altresì, che, in precedenza, vi era stata anche la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)