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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 766 del 14/01/2013 (Rv. 625039 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Indicazione delle norme applicate - Necessità - Esclusione - Vizi ex artt. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ. - Inconfigurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625039-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE

L'indicazione in sentenza, ai sensi dell'art. 118 disp.att. cod. proc.civ., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non si ravvisa né il vizio di omessa motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., né il vizio di violazione di legge, ai sensi del primo comma, n. 3, della stessa disposizione, qualora, nella sentenza impugnata, non sia stato operato l'espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla "ratio" degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, primo comma, n.4, cod. proc. civ., è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)