Sez. L, Sentenza n. 15489 del 11/07/2007 (Rv. 598734 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Vizio di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In materia di procedimento civile, non costituisce vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. la ridotta estensione della sentenza ove la stessa rechi comunque la esposizione, pur concisa, dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed n diritto della decisione, essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorché sinteticamente, l'"iter" logico - giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (nel caso di specie era stato dedotto a motivo di cassazione il "ridotto numero di righe della sentenza" per dimostrare la pretesa "povertà se non la totale carenza del giudizio di merito").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)