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Sez. 1, Sentenza n. 1887 del 19/06/1971 (Rv. 352447 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VENDITA CONTESTUALE DI QUOTE DI UN'AREA FABBRICABILE - CORRELATIVA PATTUIZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - CONTRATTO RELATIVO ALLA VENDITA DI QUOTA CORRISPONDENTE AD UN NEGOZIO - AGEVOLAZIONE DELL'IMPOSTA FISSA DI REGISTRO E DELLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1971-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352447-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VENDITA CONTESTUALE DI QUOTE DI UN'AREA FABBRICABILE - CORRELATIVA PATTUIZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - CONTRATTO RELATIVO ALLA VENDITA DI QUOTA CORRISPONDENTE AD UN NEGOZIO - AGEVOLAZIONE DELL'IMPOSTA FISSA DI REGISTRO E DELLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA.*

Nel caso in cui con unico atto vengano vendute a piu persone quote indivise di un'unica area edificabile, corrispondenti al valore proporzionale delle future quote di proprieta dell'erigendo fabbricato, con l'intesa che su detta area sarebbe stato costruito un edificio, destinato in parte ad abitazione e in parte ad altri Usi, e che le quote di proprieta dovevano costituire 'singole unita immobiliari appartenenti ai singoli proprietarì, salvo il condominio, sulle parti comuni dell'edificio, anche il contratto (insieme agli altri, tutti contenuti nel predetto unico rogito notarile, riguardanti le quote corrispondenti ad appartamenti) avente per oggetto la quota corrispondente ad un negozio beneficia delle agevolazioni tributarie (imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria) previste dallo art 14 della l 2 luglio 1949, n 408 per la costruzione di 'case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozì. (V 3023'63).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)