Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 04/07/1979 (Rv. 400222 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - REQUISITI - ABITAZIONE COME DESTINAZIONE PREVALENTE - RAPPORTO FISSATO DALLE LEGGI N 1493 DEL 1962 E N 1212 DEL 1967 - INOSSERVANZA DEL RAPPORTO - ESENZIONE LIMITATA ALLA PORZIONE DESTINATA AD ABITAZIONE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - REQUISITI - ABITAZIONE COME DESTINAZIONE PREVALENTE - RAPPORTO FISSATO DALLE LEGGI N 1493 DEL 1962 E N 1212 DEL 1967 - INOSSERVANZA DEL RAPPORTO - ESENZIONE LIMITATA ALLA PORZIONE DESTINATA AD ABITAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, prevista dall'art 13 della legge 2 luglio 1949 n 408 sull'incremento delle costruzioni edilizie, riguarda gli edifici che, unitariamente considerati, abbiano come destinazione prevalente quella della abitazione, secondo il rapporto fissato dalle norme integrative ed interpretative di cui all'art 1 della legge 6 ottobre 1962 n 1493 ed all'art unico della legge 2 dicembre 1967 n 1212 (almeno il cinquanta per cento della superficie totale dei piani sopra terra destinata ad abitazione, e non piu del venticinque per cento della stessa superficie destinato a negozi). Ne consegue che, ove tale rapporto non risulti osservato, l'indicata esenzione va globalmente negata, restando preclusa ogni possibilita di una sua applicazione limitata alla porzione dell'edificio destinata ad abitazione. (V 2876/77, mass n 386448; (V 1887/71, mass n 352447).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)