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Sez. U, Sentenza n. 14526 del 28/05/2019 (Rv. 654034 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Rilevanza disciplinare - Presupposti - Reiterazione e gravità - Elementi strutturali della fattispecie - Giustificabilità - Esimente - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell’incolpato - Valutazione di proporzionalità e ragionevolezza - Necessità.
Stato
decisa il 2019-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654034-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l'ingiustificabilità assoluta della condotta dell'incolpato ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, essa è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all'ampiezza del ritardo. La valutazione, che si impone al giudice disciplinare, di proporzionalità - ragionevolezza dell'efficacia giustificante delle circostanze addotte dall'incolpato, a fronte della comprovata sussistenza della condotta materiale integrante la fattispecie dell'illecito, deve essere effettuata in concreto, ossia calata nello specifico contesto della realtà in cui le funzioni giurisdizionali vengono esercitate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)