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Sez. U, Sentenza n. 7838 del 22/03/2024 (Rv. 670508-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Presupposti - Giustificabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670508-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti da parte del magistrato integra l'illecito disciplinare, di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, in presenza dei presupposti della reiterazione e della gravità del ritardo, che è giustificabile, solo se, nel lasso temporale interessato, sia inesigibile una diversa organizzazione del lavoro per evitarlo o almeno

per ridurne l'abnorme dilatazione, potendo condizioni personali solo concorrere ove eccezionali e transitorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del magistrato per una pluralità di gravi ritardi ultrannuali nel deposito di sentenze in ragione dell'elevato numero e della durata dei ritardi stessi, non giustificati da situazioni lavorative e da situazioni personali, e per avere omesso ogni iniziativa concreta ai fini dello smaltimento dell'arretrato).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)