Sez. U, Sentenza n. 29145 del 04/11/2025 (Rv. 676181-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente - Giustificatezza del ritardo - Criteri di valutazione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, ai fini della ricorrenza dell'esimente della giustificatezza del ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, l'intensità dei ritardi gravi rappresenta la "base oggettiva" su cui misurare le circostanze giustificatrici addotte dal magistrato, da valutarsi non in sé ma in rapporto al numero dei ritardi, alla loro durata media e alle relative punte massime, con la conseguenza che ritardi di una certa ampiezza richiedono giustificazioni - se non eccezionali - rigorose e specifiche.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)