diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19366 del 21/08/2013 (Rv. 628415 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Opposizione a cartella esattoriale - Atto opposto - Intervenuta notificazione - Necessità - Presupposto - Validità della notificazione in data certa - Mancanza - Decorrenza del termine per l'opposizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628415-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l'atto, contro cui l'opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l'esatto "dies a quo" per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. (Nella specie, la notificazione della cartella esattoria era nulla per l'omesso invio della raccomandata ex art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)